Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
             Disposizioni in materia di intercettazioni 
 
  1. Le disposizioni di cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 1991, n. 203,  si  applicano  anche  nei  procedimenti  per  i
delitti,   consumati   o    tentati,    previsti    dagli    articoli
452-quaterdeciese  630  del  codice  penale,  ovvero   commessi   con
finalita' di  terrorismo  o  avvalendosi  delle  condizioni  previste
dall'articolo 416-bis del  codice  penale  o  al  fine  di  agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo. 
  2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  ((2-bis. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 267 del  codice
di  procedura  penale,  la  parola:  «indica»  e'  sostituita   dalle
seguenti:  «espone  con  autonoma  valutazione»  e  dopo  la  parola:
«necessaria» sono inserite le seguenti: «, in concreto,». 
  2-ter.  All'articolo  268  del  codice  di  procedura  penale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 2 e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Nel  verbale  e'
trascritto,  anche  sommariamente,  soltanto   il   contenuto   delle
comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini, anche  a
favore  della  persona  sottoposta  ad  indagine.  Il  contenuto  non
rilevante  ai  fini  delle  indagini  non   e'   trascritto   neppure
sommariamente e nessuna menzione ne viene  riportata  nei  verbali  e
nelle annotazioni della polizia giudiziaria,  nei  quali  e'  apposta
l'espressa dicitura: "La  conversazione  omessa  non  e'  utile  alle
indagini"»; 
  b)  al  comma  2-bis,  le  parole:  «affinche'  nei  verbali»  sono
sostituite dalle seguenti: «affinche'  i  verbali  siano  redatti  in
conformita' a quanto previsto dal  comma  2  e  negli  stessi»  e  le
parole:  «dati  personali  definiti  sensibili  dalla   legge»   sono
sostituite dalle seguenti: «fatti e circostanze afferenti  alla  vita
privata degli interlocutori». 
  2-quater. All'articolo  270,  comma  1,  del  codice  di  procedura
penale, le parole: «e dei reati di cui  all'articolo  266,  comma  1»
sono soppresse. 
  2-quinquies. La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai
procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
               -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   13   del
          decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti
          in  tema  di  lotta  alla  criminalita'  organizzata  e  di
          trasparenza     e     buon     andamento     dell'attivita'
          amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge
          12 luglio 1991, n. 203: 
                «Art.  13.  -  1.  In  deroga   a   quanto   disposto
          dall'articolo  267  del   codice   di   procedura   penale,
          l'autorizzazione  a   disporre   le   operazioni   previste
          dall'articolo 266 dello stesso codice e' data, con  decreto
          motivato, quando l'intercettazione  e'  necessaria  per  lo
          svolgimento delle indagini in relazione ad  un  delitto  di
          criminalita'  organizzata  o  di  minaccia  col  mezzo  del
          telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti  indizi.
          Nella  valutazione  dei  sufficienti  indizi   si   applica
          l'articolo 203 del codice di procedura  penale.  Quando  si
          tratta di intercettazione  di  comunicazioni  tra  presenti
          disposta in  un  procedimento  relativo  a  un  delitto  di
          criminalita' organizzata e che avvenga nei luoghi  indicati
          dall'articolo 614 del codice penale,  l'intercettazione  e'
          consentita anche se non vi e' motivo di  ritenere  che  nei
          luoghi predetti si stia svolgendo l'attivita' criminosa. 
                2. Nei casi di  cui  al  comma  1,  la  durata  delle
          operazioni non puo' superare i  quaranta  giorni,  ma  puo'
          essere prorogata  dal  giudice  con  decreto  motivato  per
          periodi successivi di venti giorni,  qualora  permangano  i
          presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla
          proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal
          caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'articolo
          267 del codice di procedura penale. 
                3. Negli stessi casi di cui al comma  1  il  pubblico
          ministero e  l'ufficiale  di  polizia  giudiziaria  possono
          farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.». 
              -  Si  riporta  il  testo   degli   articoli   416-bis,
          452-quaterdecies e 630 del codice penale: 
                «Art. 416-bis. (Associazioni di  tipo  mafioso  anche
          straniere). - Chiunque fa parte di un'associazione di  tipo
          mafioso formata da tre o piu' persone,  e'  punito  con  la
          reclusione da dieci a quindici anni. 
                Coloro  che  promuovono,   dirigono   o   organizzano
          l'associazione  sono  puniti,  per  cio'   solo,   con   la
          reclusione da dodici a diciotto anni. 
                L'associazione e' di tipo mafioso quando  coloro  che
          ne fanno parte si avvalgono della  forza  di  intimidazione
          del   vincolo   associativo   e   della    condizione    di
          assoggettamento e di omerta' che ne deriva  per  commettere
          delitti, per acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la
          gestione o comunque il controllo di  attivita'  economiche,
          di  concessioni,  di  autorizzazioni,  appalti  e   servizi
          pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti  per
          se' o per altri, ovvero al fine di impedire  od  ostacolare
          il libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad
          altri in occasione di consultazioni elettorali. 
                Se l'associazione e' armata si applica la pena  della
          reclusione da dodici a venti anni  nei  casi  previsti  dal
          primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti
          dal secondo comma. 
                L'associazione   si   considera   armata   quando   i
          partecipanti hanno la disponibilita', per il  conseguimento
          della  finalita'  dell'associazione,  di  armi  o   materie
          esplodenti,  anche  se  occultate  o  tenute  in  luogo  di
          deposito. 
                Se le  attivita'  economiche  di  cui  gli  associati
          intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
          in tutto o in parte  con  il  prezzo,  il  prodotto,  o  il
          profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
          sono aumentate da un terzo alla meta'. 
                Nei confronti del condannato e'  sempre  obbligatoria
          la confisca delle cose che servirono o furono  destinate  a
          commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,  il
          prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. 
                Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano
          anche  alla  camorra,  alla  'ndrangheta   e   alle   altre
          associazioni,   comunque   localmente   denominate,   anche
          straniere, che  valendosi  della  forza  intimidatrice  del
          vincolo  associativo  perseguono  scopi  corrispondenti   a
          quelli delle associazioni di tipo mafioso.» 
              «Art. 452-quaterdecies. (Attivita' organizzate  per  il
          traffico illecito di  rifiuti).  -  Chiunque,  al  fine  di
          conseguire un ingiusto  profitto,  con  piu'  operazioni  e
          attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' continuative
          organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta,  importa,  o
          comunque  gestisce  abusivamente  ingenti  quantitativi  di
          rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni. 
                Se si tratta di rifiuti  ad  alta  radioattivita'  si
          applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 
                Alla condanna conseguono le pene  accessorie  di  cui
          agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con  la  limitazione
          di cui all'articolo 33. 
                Il giudice, con la sentenza di condanna o con  quella
          emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice  di  procedura
          penale, ordina il ripristino dello  stato  dell'ambiente  e
          puo'   subordinare   la   concessione   della   sospensione
          condizionale della pena all'eliminazione del  danno  o  del
          pericolo per l'ambiente. 
                E'  sempre  ordinata  la  confisca  delle  cose   che
          servirono a commettere il  reato  o  che  costituiscono  il
          prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano  a
          persone estranee al reato. Quando essa non  sia  possibile,
          il giudice individua beni di valore equivalente di  cui  il
          condannato abbia  anche  indirettamente  o  per  interposta
          persona la disponibilita' e ne ordina la confisca.» 
              «Art.  630.  (Sequestro   di   persona   a   scopo   di
          estorsione). - Chiunque sequestra una persona allo scopo di
          conseguire, per se' o per altri, un ingiusto profitto  come
          prezzo della liberazione, e' punito con  la  reclusione  da
          venticinque a trenta anni. 
                Se dal sequestro  deriva  comunque  la  morte,  quale
          conseguenza non voluta dal reo, della persona  sequestrata,
          il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta. 
                Se il colpevole cagiona la morte del  sequestrato  si
          applica la pena dell'ergastolo. 
                Al concorrente che,  dissociandosi  dagli  altri,  si
          adopera in modo  che  il  soggetto  passivo  riacquisti  la
          liberta', senza che  tale  risultato  sia  conseguenza  del
          prezzo della liberazione, si  applicano  le  pene  previste
          dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto  passivo  muore,
          in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la  pena
          e' della reclusione da sei a quindici anni. 
                Nei  confronti  del  concorrente  che,  dissociandosi
          dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto  dal
          comma precedente, per evitare  che  l'attivita'  delittuosa
          sia  portata   a   conseguenze   ulteriori   ovvero   aiuta
          concretamente  l'autorita'   di   polizia   o   l'autorita'
          giudiziaria  nella   raccolta   di   prove   decisive   per
          l'individuazione o la  cattura  dei  concorrenti,  la  pena
          dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione  da
          dodici a venti anni e le altre pene sono  diminuite  da  un
          terzo a due terzi. 
                Quando ricorre una circostanza attenuante, alla  pena
          prevista dal secondo comma e' sostituita la  reclusione  da
          venti a ventiquattro anni; alla  pena  prevista  dal  terzo
          comma e' sostituita la reclusione da ventiquattro a  trenta
          anni. Se concorrono piu' circostanze attenuanti, la pena da
          applicare per effetto delle  diminuzioni  non  puo'  essere
          inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista  dal  secondo
          comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal  terzo
          comma. 
                I limiti  di  pena  preveduti  nel  comma  precedente
          possono essere superati allorche' ricorrono le  circostanze
          attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 267, 268 e 270 del
          codice di procedura penale, come modificato dalla  presente
          legge: 
                «Art. 267. (Presupposti e forme del provvedimento)  -
          1.  Il  pubblico  ministero  richiede  al  giudice  per  le
          indagini  preliminari  l'autorizzazione   a   disporre   le
          operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione e' data
          con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e
          l'intercettazione e' assolutamente indispensabile  ai  fini
          della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza
          l'intercettazione  tra  presenti  mediante  inserimento  di
          captatore informatico su dispositivo elettronico  portatile
          espone con autonoma valutazione le specifiche  ragioni  che
          rendono necessaria , in concreto,  tale  modalita'  per  lo
          svolgimento delle indagini;  nonche',  se  si  procede  per
          delitti diversi da quelli di  cui  all'articolo  51,  commi
          3-bis e 3-quater, e dai delitti dei  pubblici  ufficiali  o
          degli incaricati di pubblico servizio  contro  la  pubblica
          amministrazione per i  quali  e'  prevista  la  pena  della
          reclusione  non  inferiore  nel  massimo  a  cinque   anni,
          determinata a norma dell'articolo 4, i luoghi e  il  tempo,
          anche indirettamente determinati, in relazione ai quali  e'
          consentita l'attivazione del microfono. 
                1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si
          applica l'articolo 203. 
              2. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo  di
          ritenere che dal ritardo possa derivare  grave  pregiudizio
          alle    indagini,    il    pubblico    ministero    dispone
          l'intercettazione con decreto motivato, che  va  comunicato
          immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore  al
          giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto
          ore dal provvedimento, decide sulla convalida  con  decreto
          motivato. Se il decreto del pubblico  ministero  non  viene
          convalidato nel termine  stabilito,  l'intercettazione  non
          puo' essere proseguita e i risultati di  essa  non  possono
          essere utilizzati. 
                2-bis. Nei casi  di  cui  al  comma  2,  il  pubblico
          ministero   puo'   disporre,    con    decreto    motivato,
          l'intercettazione  tra  presenti  mediante  inserimento  di
          captatore informatico su dispositivo elettronico  portatile
          soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo
          51, commi 3-bis e 3-quater e per  i  delitti  dei  pubblici
          ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la
          pubblica amministrazione per i quali e'  prevista  la  pena
          della reclusione non inferiore nel massimo a  cinque  anni,
          determinata a norma dell'articolo 4.  A  tal  fine  indica,
          oltre a quanto previsto dal comma 1,  secondo  periodo,  le
          ragioni di urgenza che  rendono  impossibile  attendere  il
          provvedimento del  giudice.  Il  decreto  e'  trasmesso  al
          giudice che decide sulla  convalida  nei  termini,  con  le
          modalita' e gli effetti indicati al comma 2. 
                3. Il decreto  del  pubblico  ministero  che  dispone
          l'intercettazione indica le modalita'  e  la  durata  delle
          operazioni.  Tale  durata  non  puo'  superare  i  quindici
          giorni, ma puo' essere prorogata dal  giudice  con  decreto
          motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora
          permangano i presupposti indicati nel comma 1. 
                4. Il  pubblico  ministero  procede  alle  operazioni
          personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia
          giudiziaria. 
                5. In apposito registro riservato gestito, anche  con
          modalita' informatiche, e tenuto sotto la  direzione  e  la
          sorveglianza  del  Procuratore   della   Repubblica,   sono
          annotati, secondo un  ordine  cronologico,  i  decreti  che
          dispongono,  autorizzano,  convalidano   o   prorogano   le
          intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e
          il termine delle operazioni.» 
              «Art. 268.  (Esecuzione  delle  operazioni).  -  1.  Le
          comunicazioni  intercettate   sono   registrate   e   delle
          operazioni e' redatto verbale. 
                2. Nel verbale e'  trascritto,  anche  sommariamente,
          soltanto il  con-tenuto  delle  comunicazioni  intercettate
          rilevante ai fini delle  indagini,  anche  a  favore  della
          persona sottoposta ad indagine. Il contenuto non  rilevante
          ai  fini  delle  indagini   non   e'   trascritto   neppure
          sommariamente e nessuna menzione  ne  viene  riportata  nei
          verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria,  nei
          quali e' apposta  l'espressa  dicitura:  'La  conversazione
          omessa non e' utile alle indagini'. 
              2-bis. Il pubblico ministero da' indicazioni  e  vigila
          affinche' i verbali siano redatti in conformita'  a  quanto
          previsto dal comma 2 e negli  stessi  non  siano  riportate
          espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle
          che riguardano fatti  e  circostanze  afferenti  alla  vita
          privata degli interlocutori, salvo che risultino  rilevanti
          ai fini delle indagini. 
                2-ter. 
                3.   Le   operazioni    possono    essere    compiute
          esclusivamente per mezzo degli  impianti  installati  nella
          procura della Repubblica. Tuttavia,  quando  tali  impianti
          risultano insufficienti o inidonei ed esistono  eccezionali
          ragioni di urgenza, il pubblico  ministero  puo'  disporre,
          con provvedimento motivato, il compimento delle  operazioni
          mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione  alla
          polizia giudiziaria. 
                3-bis.  Quando  si  procede  a   intercettazione   di
          comunicazioni  informatiche  o  telematiche,  il   pubblico
          ministero puo' disporre che le  operazioni  siano  compiute
          anche mediante impianti  appartenenti  a  privati.  Per  le
          operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con
          captatore informatico su dispositivo elettronico portatile,
          riguardanti comunicazioni  e  conversazioni  tra  presenti,
          l'ufficiale  di  polizia  giudiziaria  puo'  avvalersi   di
          persone idonee di cui all'articolo 348, comma 4. 
                4. I verbali e le registrazioni  sono  immediatamente
          trasmessi  al  pubblico  ministero  per  la   conservazione
          nell'archivio di  cui  all'articolo  269,  comma  1.  Entro
          cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono
          depositati presso l'archivio di cui all'articolo 269, comma
          1, insieme ai  decreti  che  hanno  disposto,  autorizzato,
          convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi  per
          il tempo fissato  dal  pubblico  ministero,  salvo  che  il
          giudice non riconosca necessaria una proroga. 
                5. Se dal deposito puo' derivare un grave pregiudizio
          per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero
          a  ritardarlo  non  oltre  la   chiusura   delle   indagini
          preliminari. 
                6. Ai difensori delle parti  e'  immediatamente  dato
          avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4  e
          5, per via telematica hanno facolta' di esaminare gli  atti
          e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere  cognizione
          dei flussi di  comunicazioni  informatiche  o  telematiche.
          Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle
          conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche  o
          telematiche  indicati  dalle  parti,   che   non   appaiano
          irrilevanti, procedendo  anche  di  ufficio  allo  stralcio
          delle  registrazioni  e  dei  verbali  di  cui  e'  vietata
          l'utilizzazione  e  di  quelli  che  riguardano   categorie
          particolari di  dati  personali,  sempre  che  non  ne  sia
          dimostrata  la  rilevanza.  Il  pubblico  ministero   e   i
          difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono
          avvisati almeno ventiquattro ore prima. 
                7. Il giudice, anche nel  corso  delle  attivita'  di
          formazione del  fascicolo  per  il  dibattimento  ai  sensi
          dell'articolo 431, dispone la trascrizione integrale  delle
          registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle
          informazioni  contenute   nei   flussi   di   comunicazioni
          informatiche o  telematiche  da  acquisire,  osservando  le
          forme, i modi e le  garanzie  previsti  per  l'espletamento
          delle perizie. Le trascrizioni o le  stampe  sono  inserite
          nel fascicolo per  il  dibattimento.  Il  giudice,  con  il
          consenso delle parti, puo' disporre  l'utilizzazione  delle
          trascrizioni delle registrazioni ovvero delle  informazioni
          contenute  nei  flussi  di  comunicazioni  informatiche   o
          telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel  corso
          delle indagini. In caso di contestazioni  si  applicano  le
          disposizioni di cui al primo periodo. 
                8.  I  difensori   possono   estrarre   copia   delle
          trascrizioni  e  fare  eseguire  la   trasposizione   della
          registrazione   su   idoneo   supporto.    In    caso    di
          intercettazione di flussi di comunicazioni  informatiche  o
          telematiche i difensori possono richiedere copia su  idoneo
          supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa
          prevista dal comma 7.» 
              «Art. 270. (Utilizzazione in altri procedimenti). -  1.
          I  risultati  delle  intercettazioni  non  possono   essere
          utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono
          stati   disposti,   salvo   che   risultino   rilevanti   e
          indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali e'
          obbligatorio l'arresto in flagranza. 
                1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1,  i
          risultati delle intercettazioni tra  presenti  operate  con
          captatore informatico su dispositivo elettronico  portatile
          possono essere utilizzati  anche  per  la  prova  di  reati
          diversi da quelli per i quali e' stato emesso il decreto di
          autorizzazione   qualora   risultino   indispensabili   per
          l'accertamento  dei  delitti  indicati  dall'articolo  266,
          comma 2-bis. 
                2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma  1,
          i verbali e le  registrazioni  delle  intercettazioni  sono
          depositati presso l'autorita'  competente  per  il  diverso
          procedimento. Si applicano  le  disposizioni  dell'articolo
          268, commi 6, 7 e 8. 
                3. Il pubblico ministero e i  difensori  delle  parti
          hanno  altresi'  facolta'  di  esaminare  i  verbali  e  le
          registrazioni in precedenza depositati nel procedimento  in
          cui le intercettazioni furono autorizzate.».